A chi non è capitato di sentirsi perseguitato dagli spam?
Alla base di ogni attività di impresa c’è l’esigenza di far conoscere i propri prodotti e servizi a potenziali nuovi clienti attraverso il marketing, ma l’uso di strumenti tecnologici, che portano il messaggio commerciale direttamente nella vita dei potenziali clienti, deve essere modulato nel rispetto delle libertà altrui.
Nel momento in cui un’azienda si approccia al mercato deve decidere quale strategia adottare. Al di là delle questioni squisitamente tecniche e commerciali, la prima scelta che si trova ad affrontare è quella di decidere se comportarsi come una società ‘amica del cliente’ oppure no: se entrare nella sua vita di nascosto e senza essere stata invitata o proporsi apertamente come consigliere per gli acquisti, se bombardarlo di spam o chiedere il permesso prima di contattarlo al telefono o su internet.
La prima regola che deve adottare un’azienda che tratta i dati personali di consumatori, attuali o potenziali è quella di definire le responsabilità interne, la catena di comando che decide come utilizzarli e che deve rispondere di eventuali illeciti commessi.
Infatti, l’approccio positivo di una società verso il consumatore comincia con l’informarlo in merito al trattamento dei dati personali. L’interessato, ovvero la persona a cui si riferiscono i dati, deve essere informato prima che l’azienda inizi ad usare i suoi dati per finalità commerciali.
Ciò avviene attraverso l’informativa che non è un obbligo burocratico, ma uno strumento di trasparenza che deve essere utilizzato intelligentemente da chi svolge attività di marketing, con il quale fornire contenuti semplici e chiari, non lunghi e incomprensibili papiri in ‘legalese’.
Serve poi richiedere il consenso. Il consenso, per essere considerato legittimo, deve essere informato, liberamente espresso, documentato per iscritto e specifico.
Una grande quantità di dati personali sono liberamente accessibili a chiunque perché inseriti in registri pubblici. Il fatto che questi dati siano facilmente reperibili non autorizza le società ad utilizzarli per inviare comunicazioni promozionali senza il consenso preventivo dei destinatari. Nel trattamento dei dati deve essere sempre rispettato un vincolo di finalità, ovvero lo scopo originario per il quale possono essere raccolti e usati i dati personali. Il rispetto di questo principio aiuta le aziende a sviluppare un rapporto più corretto e trasparente con i consumatori.
La profilazione di un utente, che si realizza monitorando il suo comportamento, consente alle aziende di definire offerte mirate e puntuali. Questa attività di ‘aiutante agli acquisti’ deve essere però condotta apertamente e con il consenso del consumatore.
La profilazione può avvenire, ad esempio, attraverso i programmi visti sulla pay tv, attraverso i dati di pagamento con credito telefonico, geolocalizzando. Si tratta di informazioni talmente interessanti per gli specialisti del marketing che spesso, vengono scambiate e rivendute, anche verso sedi estere, che ugualmente devono rispettare la normativa privacy fornendo adeguata informativa e richiedendo il pieno consenso della persona interessata.
Poche pratiche di marketing risultano fastidiose e invadenti come le telefonate indesiderate, spesso ricevute in orari sconvenienti, per proporre offerte relative a qualunque genere di prodotto o servizio.
La normativa del settore prevede la possibilità per l’utente di iscriversi nel registro pubblico delle opposizioni nel caso non desideri essere disturbato.
Le persone che subiscono spam o altre attività di marketing indesiderato possono rivolgersi al Garante presentando una segnalazione che può essere inviata semplicemente via mail, senza particolari formalità all’indirizzo urp@gpdp.it.