Cosa devi fare se professionalmente vivi di immagini?
È permesso raccogliere foto e video che ritraggono immagini di altre persone senza aver raccolto il loro consenso al trattamento dei dati?
Innanzitutto è bene chiarire che è lecito fotografare persone che si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché le foto non vengano pubblicate.
L’art. 96 della legge sul diritto d’autore chiarisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso.
La medesima norma chiarisce che: non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.
Cosa cambia con l’entrata in vigore del GDPR?
Nel Regolamento Europeo 679/2016, la raccolta di immagini foto e video è inclusa nel trattamento di dati particolari, biometrici: dati ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, come l’immagine facciale.
Secondo il GDPR dunque, in quanto dati particolari, le fotografie possono essere trattate solo se il soggetto ritratto ha fornito un consenso esplicito e consapevole, ad eccezione di situazioni di interesse pubblico, o di salvaguardia del soggetto ripreso.
Il fotografo o il videomaker, quando raccoglie l’immagine di una persona identificata o identificabile, diventa titolare del trattamento del dato, dunque subentra l’obbligo di ottenere e registrare il consenso della persona ritratta.
È necessario un consenso esplicito, specifico, documentato e liberamente espresso. Il silenzio assenso o consenso implicito non ha alcun valore.
Fotografare, filmare e pubblicare la persona o l’ ambiente, le differenze importanti in termini di privacy.
Il lavoro di fotografi e videomaker rischia di diventare impossibile, ma il fatto che le immagini vengano raccolte in luogo pubblico, coinvolgendo più persone nella medesima immagine, costruendo la ripresa in modo che sia evidente che l’obiettivo non sia quello di ritrarre persone, ma piuttosto un ambiente, una situazione, può facilitare le cose: se le persone ritratte non sono identificabili, nessun consenso è necessario.
Diversamente, oltre a raccogliere il consenso, è necessario garantire i diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, potabilità dei dati, opposizione.
Come introdurre le informazioni corrette in privacy policy e chi contattare.
Se il fotografo, il videomaker ha un sito internet, deve introdurre in privacy policy informazioni dettagliate:
- chi tratterà i dati
- per quale scopo
- per quanto tempo
- come ottenere un contatto per l’esercizio dei diritti richiamati sopra.
Dunque: foto e video sì, ma con prudenza perchè improvvisarsi fai-da-te della privacy è rischioso e il terreno del trattamento dell’immagine di persone è particolarmente scivoloso.
Se vuoi maggiori informazioni per capire come tutelarti senza incorrere in sorprese o denunce, contattaci per una consulenza, studieremo il tuo caso specifico per metterti a norma e lavorare in completa serenità.